home > La sicurezza stradale>Esercizio e tecnologie > I bambini viaggiano sicuri?

I bambini viaggiano sicuri?

di Rosanna Ferranti - Ministero dell'Interno - Servizio di Polizia stradale

La domanda di sicurezza che gli utenti della strada hanno rivolto in questi anni agli enti che vigilano sul corretto e prudente comportamento di guida, sta oggi orientando le medesime persone ad interrogarsi se si è fatto tutto il possibile per prevenire gli eventi infortunistici e, soprattutto, se ci si è sufficientemente spesi per salvaguardare coloro che si muovono con noi.
Gli episodi di cronaca, che raccontano di vittime stradali in tenera età, pedoni lungo la carreggiata o passeggeri sui veicoli, hanno sollecitato nel sentire comune un particolare interesse a conoscere le regole di sicurezza per trasportare in auto i bambini. Anche sul sito della Polizia di Stato non passa giorno che una mamma o un papà non chiedano con il servizio “scrivici” come collocare il bambino (davanti? dietro? da solo o accompagnato? e se c’è l’air bag, che fare?) o come attrezzarsi per il nascituro che si aggiunge ad un’allegra compagnia di fratelli. Allora, può essere opportuno “rinfrescare” la conoscenza delle regole di base per effettuare un viaggio in auto in tutta sicurezza per i nostri piccoli.
Innanzitutto la fonte normativa. E’ l’art.172 del codice della strada, riformato significativamente con il decreto legislativo 150/2006, che ha recepito la direttiva dell’Unione Europea a n.2003/20/CE, in materia di uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli, riversandone i contenuti precettivi nel codice, e da ultimo con la legge 120/2010 che ha regolato in modo più puntuale l’utilizzo delle cinture di sicurezza per chi si trova a bordo di quadricicli leggeri a carrozzeria chiusa, dotati di cintura di sicurezza (categoria europea L6e). Sui motoveicoli dotati di cellula di sicurezza a prova di crash l’uso della cintura di sicurezza è regolato dall’art.171 c.d.s. quale alternativa all’uso del casco.

comesitengonoibambini
Nell’art.172 sono elencati numerosi obblighi e divieti in funzione del tipo di veicolo sul quale prende posto il passeggero-bambino. Li riguarderemo singolarmente solo con riferimento al trasporto famigliare e di cortesia con autovettura, tralasciando tutto quanto attiene al trasporto professionale di passeggeri, di piazza, di linea o a noleggio, ed in particolare quello scolastico.
La prima regola fondamentale è che il bambino, di statura non superiore a cm 150 e di peso fino a 36 kg, può essere trasportato su di una autovettura munita di cinture di sicurezza solo a condizione che sia presente un dispositivo di ritenuta omologato ed adeguato al peso del bambino stesso. Tale dispositivo (il seggiolino o l’adattatore) può essere sistemato su un qualsiasi posto passeggero, sia nella parte anteriore dell’abitacolo che nella parte posteriore. Quando il bambino è trattenuto con uno di tali sistemi, non è necessario che sia presente una persona diversa dal conducente del veicolo. Quando non è presente il sistema di ritenuta adatto al bambino trasportato, questi non può mai prendere posto sull’autovettura, neppure se fosse presente una persona adulta sul sedile posteriore.
La seconda regola è quella che impone al conducente, se non è presente chi esercita la potestà famigliare o altro soggetto tenuto alla sorveglianza del minore, di assicurarsi che durante la marcia il dispositivo sia mantenuto in efficienza e che il bambino sia costantemente trattenuto. Della mancata vigilanza il conducente risponde con la medesima sanzione prevista per il mancato utilizzo della propria cintura di sicurezza. Anche l’alterazione del funzionamento del seggiolino o della cintura utilizzata con l’adattatore comporta l’applicazione della sanzione prevista nei riguardi dell’adulto che altera od ostacola il regolare funzionamento della cintura di sicurezza.
La terza regola riguarda la collocazione del seggiolino sul sedile protetto da air-bag frontale, nel caso in cui quest’ultimo dispositivo non disattivabile. In tale evenienza l’art.172 c.d.s. fa divieto di porre il seggiolino nel senso contrario a quello di marcia. Pertanto se il seggiolino è collocato secondo il senso di marcia, il bambino può prendervi posto anche quando sia presente un air-bag non disattivato; se il seggiolino è nel senso contrario, il bambino può esservi trasportato solo se il dispositivo air-bag è disattivato.
Altre regole sono poste per i casi che non rientrano nelle fattispecie appena descritte.
Così è possibile trasportare un bambino sull’autovettura, che non sia munita sin dall’origine di cinture di sicurezza (si tratta di mezzi immatricolati in Italia prima del 1976), dunque in assenza di sistemi di ritenuta adeguati, purché abbia già compiuto i tre anni di età e occupi, fino al raggiungimento della statura di cm 150, solo il sedile posteriore.
E’ possibile, altresì, trasportare un bambino che abbia un peso superiore a 36 kg ma non abbia ancora raggiunto l’altezza minima di cm 150 per poter fare uso della cintura di sicurezza. In tal caso il bambino deve occupare il sedile del passeggero ove è presente la cintura di sicurezza a due punti di attacco (la c.d. cintura addominale), a condizione che la stessa sia sufficientemente regolabile per trattenere il bacino allo schienale. Se l’autovettura dispone solo di posti con cinture di sicurezza a tre punti di attacco, è necessario che sia rilasciata dalla competente struttura dell’ASL la certificazione che le condizioni fisiche del bambino costituiscono controindicazione specifica all’uso del dispositivo di ritenuta in ragione del peso del passeggero.
Da quanto precede ne discende che il trasporto di bambini in soprannumero non è consentito su nessun tipo di veicolo, dovendo i nostri piccoli essere collocati su un  posto per passeggeri  al fine di fruire, in relazione a peso e a statura, di un idoneo sistema di ritenuta.

Per completezza si indica di seguito il regime sanzionatorio per chi trasporta bambini non adeguatamente trattenuti al sedile del passeggero: la sanzione amministrativa, prevista dall’art.172, comma 10, c.d.s. va da un minimo di Euro 81,00 ad un massimo di Euro 326,00. Chi effettua il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale può estinguere l’illecito con il pagamento di Euro 56,70. Chi effettua il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale può estinguere l’illecito con il pagamento di Euro 81,00. Il conducente del veicolo – laddove non sia presente a bordo un passeggero che esercita la potestà famigliare sul minore fatto sedere in modo irregolare nel veicolo – risponde dell’infrazione anche con la decurtazione di 5 punti dalla propria patente di guida.

Articolo 172 c.d.s.
Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini

1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all’articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al  loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
2. Il  conducente del veicolo e’ tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:
    a) i bambini di eta’ fino a tre anni non possono viaggiare;
    b) i bambini di eta’ superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con  conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di eta’ non inferiore ad anni sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di eta’ superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono  essere informati dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo e’ in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell’allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni  sedile. Inoltre, la suddetta informazione puo’ essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.
8. Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
    a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi  di  polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza;
    b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
    b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;
    c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;  
    d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;
    e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve  recare  il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva 91/671/CEE  e  deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12;
    f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;
    g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
    h) gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.
9. Fino all’8 maggio 2009, sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell’articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da 81,00 euro a 326,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente  sul veicolo al momento del fatto, chi e’ tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40,00 euro a 163,00 euro.
12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato e’ soggetto alla sanzione amministrativa  del pagamento di una somma da 848,00 euro a 3.393,00 euro.
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(testo del c.d.s. aggiornato all’1.1.2015)

Ultimi articoli

ICARO 22 premia i ragazzi che riflettono sul tema della sicurezza stradale

25/05/2023
di Assunta De Pascalis

Lo scorso 21 aprile l’Auditorium Parco della Musica di Roma è stato teatro della sicurezza stradale a favore degli oltre… Leggi >>

Scuola di perfezionamento SINA – Gruppo ASTM per l’ingegneria delle infrastrutture

09/05/2023
di Direzione scientifica - SINA

PRESENTAZIONE DEL VOLUME «VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE: L’ESPERIENZA DEL VIADOTTO MOLLERE» Professionisti ed esperti del settore ricostruiscono… Leggi >>

Scuola di perfezionamento per l’ingegneria delle infrastrutture

02/05/2023
di Direzione scientifica - SINA

1° incontro in presenza del corso per giovani professionisti 17 maggio 2023  09:00 – 13:30 Programma 09:00 Registrazioni09:15 Apertura dei… Leggi >>

SINA-Gruppo ASTM partecipa all’evento e-Quitas Forum della Mobilità Inclusiva che si è tenuto il 14 marzo a Bologna

17/03/2023
di Direzione Scientifica - SINA

I Comitati Tecnici di PIARC Italia: Mobilità nelle Aree Urbane, Guida Connessa e Autonoma e Politiche e Programmi Nazionali per… Leggi >>

Visita tecnica alla galleria Madonna della Ruota in occasione dell’esercitazione di sicurezza

09/03/2023
di Direzione Scientifica - SINA

Corso della scuola di perfezionamento SINA (gruppo ASTM) per giovani professionisti La scuola di perfezionamento SINA vuole offrire ai giovani… Leggi >>

Sommario

Vedi tutti gli articoli >>